Il decreto “Sostegni-bis” (dl n. 73 del 25 maggio 2021) all’articolo 18 modifica la disciplina della variazione dell’imponibile IVA e del diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali. I nuovi termini si applicano solo se la procedura concorsuale è avviata dal 26 maggio 2021.

In generale: 

  • per le procedure concorsuali viene ripristinata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento – emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, invece di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa; 
  • per le procedure esecutive individuali, rimane la condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.

Viene chiarito che il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale. La norma specifica che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale:

  • dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Resta invariata la disciplina prevista per le altre procedure di risoluzione della crisi (introdotta dal DLgs. 175/2014), che prevede l’emissione delle note di variazione in diminuzione a partire dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis della legge fallimentare) o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare).

La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 544 dell’11 agosto 2021). Verificatasi una causa di estinzione di un contratto, in relazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di pagamento dell’IVA, il medesimo soggetto ha diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l’imposta, a norma dell’articolo 26, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione. Ciò che conta è non tanto la modalità con cui si manifesta la causa della variazione dell’imponibile IVA, quanto piuttosto che della variazione e della sua causa si effettui la registrazione.

Nel caso il cui il corrispettivo venga pagato (in tutto o in parte) successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà emettere una nota di variazione in aumento (nota di debito) per “restituire” la relativa IVA all’Erario.

Secondo l’Agenzia delle Entrate i requisiti per avvalersi della facoltà di emettere note di variazione sono:

  • aver emesso la fattura;
  • ci sia insinuazione del creditore nel passivo fallimentare e comunque la partecipazione dello stesso.

Nessuna novità invece per le “procedure individuali” infruttuose.

Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa nell’ipotesi:

  • di pignoramento presso terzi, quando dalla data del verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  • di pignoramento di beni mobili, quando dalla data del verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; 
  • e dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. 

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