Il ricorso alle procedure giudiziali di recupero del credito rappresenta l’unica alternativa percorribile quando non si ottengano risultati apprezzabili in fase stragiudiziale. Generalmente, l’azione giudiziale di recupero crediti viene intrapresa solo quando le indagini reddituali e patrimoniali, eseguite in fase stragiudiziale, dimostrano l’esistenza di un capitale o di beni pignorabili sufficienti a coprire il credito insoluto. In mancanza di beni pignorabili l’azione giudiziaria potrebbe risultare economicamente sconveniente, a meno che non si tratti di crediti elevati.
Le fasi del recupero crediti giudiziale
1. Il ricorso per decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal Giudice che ingiunge alla parte debitrice di provvedere al pagamento in favore del creditore di quanto dovuto per sorte capitale, interessi e spese. Si ottiene a seguito presentazione di apposito ricorso, purché ricorrano i presupposti di legge. Si tratta di una procedura rapida che permette a chi vanta un credito fondato su prove documentali (ad es. fatture, bolle di accompagnamento, estratto autentica, registro IVA etc.) di ottenere in un breve lasso di tempo dalla data del deposito un provvedimento giudiziale.
Una volta emesso, il decreto ingiuntivo dovrà essere notificato al debitore che potrà opporsi, entro 40 giorni dalla data di ricezione dell’atto, scegliendo di dare inizio a una causa ordinaria, nel corso della quale verrà accertata la fondatezza del credito azionato e che terminerà con l’emissione della sentenza. Nel caso in cui il debitore non esercita il diritto di opposizione, entro il termine sopra menzionato, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo permettendo al creditore di iniziare le procedure di esecuzione forzata nei confronti del debitore.
Il decreto ingiuntivo può essere già considerato esecutivo – anche se in maniera provvisoria – quando:
- il debitore riconosce il proprio debito;
- il Giudice dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo perché l’opposizione del debitore richiede un’istruttoria lunga e complicata
In ambedue i casi il creditore può iniziare l’esecuzione forzata indipendentemente dalle vicende della causa di opposizione.
2. Notifica del precetto
L’atto di precetto è un’intimazione formale di pagamento che il creditore notifica al debitore con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento dell’importo dovuto entro 10 giorni, procederà con l’esecuzione forzata.
La notifica del precetto è successiva alla notifica del decreto ingiuntivo.
Dalla notifica dell’atto di precetto, il creditore ha 90 giorni per avviare il procedimento esecutivo (mediante notifica e successiva iscrizione a ruolo del pignoramento) nei confronti del debitore, altrimenti il precetto perde efficacia e sarà necessario provvedere ad una nuova notifica.
In questa fase bisogna fare molta attenzione a due aspetti:
- quantificare correttamente il credito;
- applicare il giusto tasso di interesse.
In caso di errore, possono nascere contestazioni da parte del debitore.
3. Il pignoramento
“Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”. (art. 492 c.p.c.).
In questo modo si crea un vincolo di indisponibilità su determinati beni, cioè i beni pignorati non potranno essere ceduti o alienati a terzi, senza il consenso del creditore.
Secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, i creditori possono soddisfare le loro pretese aggredendo i beni del debitore in modi differenti, a seconda che questi siano mobili o immobili e che siano nella disponibilità del debitore o di un terzo.
Il pignoramento può essere di tre tipi:
- il pignoramento presso terzi: quando il terzo sia in possesso di beni del debitore o quando quest’ultimo vanti crediti nei confronti del terzo. Il terzo deve rendere al creditore procedente una dichiarazione, a mezzo raccomandata A/R o PEC, oppure con procuratore speciale o difensore munito di procura speciale, nella quale specifica di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna;
- il pignoramento mobiliare: quando il creditore pignora beni mobili del debitore (auto, barche, moto, ecc.);
- il pignoramento immobiliare: quando il creditore pignora i beni immobili del debitore (appartamenti, terreni, ecc.). Questo tipo di pignoramento, viene in genere utilizzato dai legali quando il credito da recuperare è elevato, in quanto i costi di attivazione della procedura sono piuttosto elevati.
L’esito del pignoramento sarà l’espropriazione forzata: un procedimento esecutivo, di natura coattiva, diretto a sottrarre al debitore beni pignorabili che fanno parte del suo patrimonio. Tali beni, tramite la vendita ai pubblici incanti (o altre procedure), saranno convertiti in denaro per soddisfare il creditore precedente (in attuazione della loro funzione di garanzia generica delle obbligazioni stabilita all’articolo 2740 del codice civile).
Le fasi sopra descritte rappresentano un sunto di quello che può essere un procedimento giudiziale, che può avere numerose varianti a seconda dei casi, delle azioni intraprese e delle parti in causa. Si tratta di un procedimento complesso, al quale si ricorre principalmente nei casi in cui il debito è di importo rilevante o quando il piano di rientro non è stato rispettato e/o non è più possibile una ulteriore dilazione dei termini di pagamento.
La scelta tra attività stragiudiziale o attività giudiziale dipende da molti fattori, che vanno inquadrati in un’ottica di credit management.
Bisogna quindi valutare caso per caso, andando anche a riflettere sulla consistenza del patrimonio del debitore. Fare delle valutazioni preliminari e affidarsi a degli esperti può fare la differenza.
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