L’Autorità Bancaria Europea (EBA) a fine maggio 2020 ha pubblicato le Linee Guida in materia di concessione e monitoraggio del credito con lo scopo di rendere gli istituti finanziari ancora più prudenti nelle fasi di concessione, gestione e monitoraggio dei crediti. Gli orientamenti si applicano ai dispositivi e alle procedure di governance che gli enti finanziari dovranno adottare nel processo di gestione del credito durante l’intero ciclo di vita dello stesso, nonché alle prassi di gestione dei rischi, alle politiche, ai processi e alle procedure per la concessione dei prestiti e al monitoraggio delle esposizioni in bonis.
Gli ordinamenti entreranno in vigore dal 30 giugno 2021 per i nuovi finanziamenti e dal 30 giugno 2022 per i prestiti già esistenti o quelli che richiedono rinegoziazioni o modifiche contrattuali. Mentre, entro il 30 giugno 2024 gli Istituti di Credito avranno tempo di adeguare i loro modelli di monitoraggio.
La nuova sfida proposta del Regolatore è passare da un approccio «RE-active» (logica di gestione del «deteriorato in essere») a un approccio «PRO-active» della gestione del credito. Ciò implica una evoluzione dei modelli e del processo del credito con conseguenti cambiamenti di grande portata a livello di processi, di procedure IT ma soprattutto di cultura del credito che coinvolgeranno anche le PMI.
Le novità procedurali e tecniche introdotte sono contenute all’interno di 5 sezioni:
- modalità di partecipazione della governance nei processi di concessione e monitoraggio del credito;
- best practices da seguire nella fase di concessione del credito;
- aspettative delle autorità di vigilanza per la determinazione dei prezzi dei prestiti sulla base del rischio assunto;
- modalità di valutazione delle garanzie reali (immobiliari e non);
- requisiti di vigilanza necessari ai fini del monitoraggio continuo del rischio di credito e delle esposizioni creditizie.
Il tema che più interessa le imprese è quello previsto dall’articolo 5 che disciplina dettagliatamente la fase di istruttoria e di concessione del credito. Al punto 5.1: “Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente e non sulla garanzia reale disponibile”. In particolare, l’analisi della posizione finanziaria attuale e prospettica del richiedente dovrà concentrarsi sull’esame dei bilanci aziendali, sulla struttura patrimoniale, sul reddito prodotto, sul flusso di cassa per il rimborso del debito complessivo, nonché sul ciclo di conversione in cassa degli investimenti aziendali.
L’ente valutatore dovrà considerare poi tutti gli impegni finanziari del cliente, nonché le linee di credito accordate utilizzate e non utilizzate e il comportamento di rimborso storico, oltre alle altre obbligazioni derivanti da imposte o da fondi di previdenza sociale.
L’adeguatezza dell’informativa finanziaria prospettica costituirà una premessa indispensabile all’assunzione di decisioni degli organi deliberanti bancari e di conseguenza per il rilascio o la conferma di linee di credito.
La centralità dei flussi di cassa prospettici, e quindi un approccio nella cosiddetta ottica forward looking, va nella stessa direzione dell’art. 2086 del Codice Civile.
L’art. 2086 c.c. richiede che “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale […]”. Inoltre, l’art. 2 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) specifica cosa si intenda per crisi, ossia “lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Il fatto che la cultura della sostenibilità aziendale sia sempre di più oggetto di un linguaggio comune ed omogeneo, da parte di banche e Autorità, è testimoniata anche dagli indicatori suggeriti, fra cui il DSCR (Debt Service Coverage Ratio). Tale indicatore, che verifica la capacità prospettica dei flussi positivi di coprire le uscite monetarie, già ampiamente utilizzato in ambito bancario, è stato previsto anche dal Codice della Crisi come elemento prioritario per accertare la ragionevole presunzione dello stato di crisi.
Appare pertanto necessario che le società perfezionino un’informativa chiara e credibile con elementi di tipo quantitativo e qualitativo secondo gli orientamenti EBA.
Ciò determina una nuova cultura del controllo dei rischi che dovrà integrare un adeguato modello organizzativo finanziario che adotti contemporaneamente:
- un approccio valutativo retrospettivo (backward looking approach), in merito all’analisi di tutta l’informativa aziendale storica sino alla verifica della condizione corrente;
- un approccio valutativo prospettico (forward looking information), in merito all’analisi di tutta l’informativa aziendale riferita ad orizzonti temporali futuri;
- un modello di controllo interno capace di integrare un sistema di allerta preventiva e proattiva, Early Warning System, nel rispetto peraltro di quanto previsto anche dalle nuove disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa.
Un imprenditore oggi ha bisogno di poter operare con consapevolezza e con una visione sul futuro, ciò rappresenta uno stravolgimento dell’attuale cultura imprenditoriale delle PMI, ma per poterlo fare deve anche essere disposto ad investire in tecnologia ed in consulenze professionali.
Le aziende che agiranno per tempo, e che quindi opereranno con maggiore consapevolezza anche attraverso piani prospettici, non avranno criticità nel gestire il nuovo rapporto banca-impresa che si sta delineando, riusciranno quindi ad accedere con più semplicità alle linee di credito; inoltre ne avranno un giovamento nella gestione del business.
La capacità di monitorare i flussi di cassa prospettici sarà fondamentale anche in considerazione delle nuove linee guida EBA sulla definizione di default, per effetto delle quali, le banche saranno tenute a classificare le imprese in stato di default sulla base di criteri molto più rigorosi e improntati ad una logica di prudenza.
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